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Delimitazione di zone di tranquillità per la fauna selvatica

La delimitazione delle zone di tranquillità per la fauna selvatica è un ambito di competenza dei Cantoni. Le procedure di definizione e realizzazione di queste zone di tranquillità variano da Cantone a Cantone. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) sostiene i Cantoni fornendo loro consulenza.

In virtù dell’articolo 7 capoverso 4 della legge federale sulla caccia, i Cantoni provvedono a proteggere la fauna selvatica dai disturbi. Le zone di tranquillità rappresentano in questo senso uno strumento mirato adattabile secondo i reali conflitti esistenti.

La delimitazione di queste zone avviene ponderando gli interessi legati alle esigenze degli animali e alle attività antropiche. I lavori preparatori e la realizzazione concreta delle zone di tranquillità (legiferazione, pianificazione delle zone, raccomandazioni) seguono prassi molto diverse nei singoli Cantoni.

L’UFAM assiste i Cantoni e fornisce loro consulenza nella delimitazione delle zone di tranquillità. Su incarico dell’UFAM è stato elaborato un manuale pratico per la delimitazione delle zone di tranquillità (in tedesco). Le tematiche del disturbo arrecato alla fauna selvatica e della canalizzazione dei flussi turistici sono state approfondite nella pubblicazione «Wald und Wild – Grundlagen für die Praxis» .

La delimitazione delle zone di tranquillità avviene generalmente in sette tappe:

  1. inizio dei lavori/iniziativa
  2. elaborazione delle basi di lavoro
  3. procedura di partecipazione
  4. attuazione formale
  5. attuazione sul territorio
  6. gestione
  7. controlli su efficacia, effetti e attuazione

Una descrizione più dettagliata si trova in «Praxishilfeinstrument zur Ausscheidung von Wildruhezonen» (disponibile in tedesco e francese)