La delimitazione delle zone di tranquillità per la fauna selvatica è un ambito di competenza dei Cantoni. Le procedure di definizione e realizzazione di queste zone di tranquillità variano da Cantone a Cantone. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) sostiene i Cantoni fornendo loro consulenza.
In virtù dell’articolo 7 capoverso 4 della legge federale sulla caccia, i Cantoni provvedono a proteggere la fauna selvatica dai disturbi. Le zone di tranquillità rappresentano in questo senso uno strumento mirato adattabile secondo i reali conflitti esistenti.
La delimitazione di queste zone avviene ponderando gli interessi legati alle esigenze degli animali e alle attività antropiche. I lavori preparatori e la realizzazione concreta delle zone di tranquillità (legiferazione, pianificazione delle zone, raccomandazioni) seguono prassi molto diverse nei singoli Cantoni.
L’UFAM assiste i Cantoni e fornisce loro consulenza nella delimitazione delle zone di tranquillità. Su incarico dell’UFAM è stato elaborato un manuale pratico per la delimitazione delle zone di tranquillità (in tedesco). Le tematiche del disturbo arrecato alla fauna selvatica e della canalizzazione dei flussi turistici sono state approfondite nella pubblicazione «Wald und Wild – Grundlagen für die Praxis» .
La delimitazione delle zone di tranquillità avviene generalmente in sette tappe:
Una descrizione più dettagliata si trova in «Praxishilfeinstrument zur Ausscheidung von Wildruhezonen» (disponibile in tedesco e francese)