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Zone di tranquillità per la fauna selvatica: un modo per regolare l’utilizzazione del paesaggio

La fauna selvatica ha bisogno di zone in cui ritirarsi per poter vivere indisturbata. Le zone di tranquillità per la fauna selvatica costituiscono uno strumento per garantire l’esistenza di simili aree rifugio.

Gli spazi vitali tranquilli e interconnessi adeguati alla fauna selvatica sono limitati e spesso gli animali non hanno la possibilità di dileguarsi. Da più parti giunge dunque la richiesta di delimitare apposite zone di tranquillità per la fauna selvatica allo scopo di canalizzare le attività antropiche (specialmente nella stagione invernale) e assicurare in questo modo agli animali zone di ritiro e di nutrimento sufficientemente estese. Le zone di tranquillità per la fauna selvatica permettono di separare – in un’ottica temporale e territoriale – l’utilizzazione degli spazi vitali da parte degli esseri umani e degli animali selvatici.

Regolare l’utilizzazione

La delimitazione di zone di tranquillità per la fauna selvatica serve dunque a regolare l‘utilizzazione da parte dell’uomo. Le zone di tranquillità possono essere zone a sé, appositamente delimitate, oppure aree non praticabili o sorvolabili facenti parte di zone protette già esistenti (p. es. aree di riserve naturali o bandite federali di caccia). Le zone di tranquillità si differenziano dai siti di protezione della fauna selvatica, per quanto anche questi ultimi possano fungere temporaneamente da zone di tranquillità per la fauna selvatica.

Zone di tranquillità per la fauna selvatica

Le zone di tranquillità per la fauna selvatica sono zone importanti per i mammiferi e l’avifauna, perché in esse È data priorità alle esigenze degli animali. Conformemente alla legge sulla caccia (art. 7 cpv. 4 LCP), lo scopo di queste zone È prevenire un eccessivo disturbo della fauna selvatica a fronte della crescente utilizzazione del territorio per le attività del tempo libero. In queste zone, durante alcuni periodi dell’anno o in taluni casi durante tutto l’anno, le attività del tempo libero sono vietate o consentite solo in modo limitato. Esistono zone vincolanti e zone raccomandate. Le zone vincolanti sono istituite mediante processo legislativo (p. es. legislazione cantonale sulla caccia, pianificazione comunale delle zone) e le contravvenzioni ivi commesse sono sanzionabili.

Siti di protezione della fauna selvatica

I siti di protezione della fauna selvatica sono concepiti allo scopo di proteggere determinate specie e i loro spazi vitali. A livello federale, le zone protette riservate ai mammiferi e all’avifauna si fondano sull’articolo 11 della legge sulla caccia. Rientrano in questa categoria le 41 bandite federali di caccia. Come la caccia, anche le attività del tempo libero sono soggette a restrizioni: conformemente all’articolo 5 dell’ordinanza sulle bandite (OBAF) gli sport invernali possono essere praticati unicamente sulle piste appositamente demarcate. Nel bosco, i cani devono essere tenuti al guinzaglio. Per poter organizzare eventi sportivi È necessario disporre di un’autorizzazione cantonale. Le restrizioni di accesso valide all’interno delle zone vincolanti di tranquillità per la fauna selvatica, tra cui l’obbligo di tenersi sui tracciati segnalati, valgono dunque anche per chi pratica sport invernali.

Oltre alle zone di tranquillità e ai siti di protezione della fauna selvatica esistono anche altri tipi di zone di protezione (ad es. riserve naturali, zone di protezione private come quelle di Pro Natura), in cui vigono regole particolari. Queste zone non sono tuttavia riportate. Per altre informazioni vi preghiamo di consultare i geoportali cantonali e di contattare le organizzazioni interessate (ad es. Pro Natura).

Ulteriori informazioni

Stato attuale

Delimitazione

Segnaletica

Basi legali

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