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Basi legali

La definizione delle zone di tranquillità per la fauna selvatica e delle zone protette avviene conformemente al diritto federale, cantonale o comunale. La legislazione federale fissa il quadro normativo e invita i Cantoni a emanare disposizioni atte a proteggere la fauna selvatica dai disturbi ad essa arrecati dalle attività antropiche. Alcuni Cantoni delegano ai Comuni il diritto di delimitare zone di tranquillità.

Secondo l’articolo 74 della legge sulla caccia, i Cantoni provvedono a proteggere sufficientemente dai disturbi i mammiferi e gli uccelli selvatici. La delimitazione e la realizzazione di zone di tranquillità nei Cantoni avviene in applicazione del diritto cantonale o comunale. Dal 2012, il nuovo articolo 4ter dell’ordinanza sulla caccia consente ai Cantoni di definire direttamente delle zone di tranquillità conformemente al diritto federale. Tale regolamentazione, valida a livello nazionale, migliora sensibilmente l’esecuzione: i Cantoni possono in tal modo punire direttamente con una contravvenzione il mancato rispetto delle disposizioni di protezione secondo il diritto federale.

Di seguito sono elencate le basi giuridiche a livello federale. I testi di legge cantonali possono essere richiesti alle amministrazioni cantonali.

Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP)

Art. 74: I Cantoni provvedono a proteggere sufficientemente dai disturbi i mammiferi e gli uccelli selvatici.

Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP)

Art. 4ter: Zone di tranquillità per la selvaggina

  1. Se necessario per proteggere sufficientemente i mammiferi e gli uccelli selvatici dai disturbi provocati dalle attività ricreative e dal turismo, i Cantoni hanno facoltà di definire zone di tranquillità per la selvaggina e i percorsi e sentieri utilizzabili al loro interno.
  2. Nel definire dette zone, i Cantoni tengono conto del collegamento tra queste zone e le bandite di caccia e le riserve per gli uccelli federali e cantonali e vigilano affinché la popolazione possa contribuire in modo adeguato alla definizione di tali zone, percorsi e sentieri.
  3. L’UFAM emana direttive per la definizione e la segnalazione uniforme delle zone di tranquillità per la selvaggina. Appoggia i Cantoni nell’informazione alla popolazione in merito a tali zone.
  4. L’Ufficio federale di topografia definisce nelle carte nazionali per attività sulla neve le zone di tranquillità per la selvaggina e i percorsi utilizzabili al loro interno.

Legge federale sulle foreste (legge forestale, LFo)

Art. 142 lett. a: Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni limitano l’accesso a determinate zone forestali.

Ordinanza sulle bandite federali (OBAF)

Art. 51 lett. b: Gli animali non vanno disturbati, braccati o adescati fuori della bandita. lett. g: È vietata l’attività sciatoria fuori delle strade, delle piste e degli itinerari segnalati.*


Art. 74: L'Ufficio federale di topografia iscrive nelle carte nazionali per attività sulla neve le bandite federali di caccia nonché i percorsi utilizzabili al loro interno.


* Avvertenza: Questa disposizione si riferisce non solo all’attività sciistica, ma anche ad altri sport invernali come lo snowboard e le escursioni con le racchette da neve. Gli itinerari rappresentati nella versione ufficiale delle carte scialpinistiche e per racchette da neve rilasciate da Swisstopo valgono come «marcati».