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Volo libero

In presenza di oggetti volanti come i deltaplani, la fauna selvatica ha spesso reazioni molto forti. Già a un’altezza di sorvolo di 600 metri da terra, simili oggetti possono mettere in fuga gli animali, come si è osservato nei camosci. Diversi accordi con le associazioni di volo libero assicurano alla fauna zone di ritiro nei periodi sensibili.

Il volo libero provoca reazioni violente nella fauna selvatica

È noto che molte specie animali possono avere reazioni molto forti quando avvistano un deltaplano. Se intenti a mangiare, gli animali smettono, se intenti a riposare, si sollevano. Un ulteriore avvicinamento del corpo volante può in molti casi metterli in fuga. Le distanze di fuga sono state misurate e variano tra 100 e 600 metri, con differenze marcate a seconda della specie, della stagione, dello spazio vitale, della regione e delle circostanze di incontro. Un velivolo che sorvola da vicino gli animali ha un impatto nettamente più forte rispetto a un velivolo di passaggio. Di norma gli animali fuggono verso valle alla ricerca di boschi, luoghi dove ripararsi o zone rocciose.

Dopo una fuga o anche un allontanamento meno frettoloso gli animali si trattengono nel bosco per un certo periodo di tempo. Spesso, prima di fare ritorno sui pascoli aperti attendono la sera o il giorno successivo.

Gli accordi sono soluzioni efficaci

I potenziali conflitti di interesse possono differire notevolmente in base alle circostanze locali. Quando viene appurato che le attività di volo turbano l’esistenza della fauna selvatica è quindi essenziale mettere a punto soluzioni adattate alle condizioni specifiche del luogo. La conclusione di accordi tra i gruppi di interesse coinvolti si è rivelata in molti casi una soluzione efficace.

La Federazione svizzera di volo libero segnala sul proprio sito gli accordi esistenti in materia di sorvolo.

Divieto di decollo e atterraggio nelle bandite federali di caccia

Secondo la nuova ordinanza del 14 maggio 2014 sugli atterraggi esterni (OAEs), nelle bandite federali di caccia sono proibiti il decollo e l’atterraggio con alianti da pendio. Tale divieto si applica per tutti gli aeromobili civili con occupanti fatte salve le disposizioni dell’articolo 19 (cpv. 3 lett. a e b) e 28 (cpv. 1) dell’OAEs. Per i sorvoli valgono le altezze minime di volo raccomandate dalla carta degli ostacoli alla navigazione aerea.

Ulteriori informazioni

SHV FSVL

Federazione Svizzera di Volo Libero FSVL